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(DL) Il DIES A QUO DI MATURAZIONE DEL REGIME PRESCRIZIONALE DEI CREDITI RETRIBUTIVI (Cass. 06.06.2022 n. 26246)
Il dies a quo da cui decorre la prescrizione dei crediti retributivi è fissato nella conclusione del relativo rapporto di lavoro anche ove avrebbe applicazione l’ art 18 l. 300/1970 in ragione poi delle modifiche intervenute con la c.d. legge Fornero (l. 92/12) e dal successivo c.d. Jobs Act (Dlgs 23/2015).
Una previsione questa che per i giudici di legittimità andrebbe a soddisfare un’ esigenza di conoscibilità chiara, predeterminata e semplice circa la individuazione del termine di decorrenza della prescrizione quinquennale contemplata dagli artt. 2948 e 2935 c.c..
LA corte abbandona così la doppia pregressa previsione che a seconda della stabilità del rapporto di lavoro fissava il dies a quo dalla maturazione del diritto creditorio in costanza od altrimenti alla cessazione del rapporto di lavoro.
Il principio che ne deriva è quindi quello ivi a seguire “Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della legge n. 92 del 2012 e del decreto legislativo n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità. Sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro” (DG)