Dic
07
(DT) NON TASSABILITA’ DEL RISARCIMENTO DA PERDITA DI CHANCE (CAss. n. 14344 del 12.05.2022)
La Suprema Corte di Cassazione (riprendendo da ultimo un arresto monofilattico ex CAss. n. 4488 del 11.02.2022) conferma come in fattispecie di danno emergente le somme percepite dal lavoratore ad onere del datore di lavoro – anche in sede transattiva – non rientrino tra quelle oggetto di imposizione sui redditi.
Andrebbero diversamente riconosciute quale reddito imponibile unicamente le somme acquisite al fine di ristorare un danno realizzato nella mancata percezione dei redditi stessi (lucro cessante).
La res litigiosa ha consentito ai giudici di legittimità di chiarire quindi il principio di diritto per il quale in tema di dichiarazione dei redditi ex art 6 t.u.i.r. comma 2, le somme percepite dal contribuente a titolo risarcitorio sono soggette a imposizione soltanto se, e nei limiti in cui, risultino destinate a reintegrare un danno concretatosi nella mancata percezione di redditi (c.d. lucro cessante) e, non costituiscono reddito imponibile nell’ ipotesi in cui esse tendano a riparare un pregiudizio di natura diversa (c.d. danno emergente). Non è quindi tassabile il risarcimento del danno ottenuto dal lavoratore dipendente, anche in via transattiva, per la perdita di chance di accrescimento professionale (a causa dell’ assenza di programmi ed obiettivi incentivanti), ed è irrilevante che, ai fini della determinazione del quantum debeatur, si faccia riferimento al ccnl di un certo comparto. (DG)