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(DL) IL REITERATO INESATTO INADEMPIMENTO DEL DIPENDENTE LEGITTIMA IL LICENZIAMENTO PER GIUSTIFICATO MOTIVO SOGGETTIVO (Cass. n. 5614 del 23.02.2023)
La Suprema Corte di Cassazione nell’ esaminare come l’ addebito datoriale contestato al dipendente integrasse ben 44 irregolarità, senza che vi fosse all’ interno del procedimento disciplinare alcun vizio logico o giuridico ha rilevato come si sia inteso dare rilievo alla reiterazione di un comportamento, plausibilmente considerandola, in quanto posta in essere da un lavoratore da tempo addetto alla medesima incombenza, tale da pregiudicare l’affidamento del soggetto datore nell’esatto adempimento delle prestazioni future. La Corte ha quindi ritenuto integrarsi gli estremi del “notevole inadempimento”, legittimante, ai sensi dell’invocata norma di cui all’art. 3, I. n. 604/1966, il licenziamento per giustificato motivo soggettivo.
Il comportamento in esame, come dedotto all’ interno del procedimento disciplinare poiché reiterato, per nulla eccedente le ordinarie attività da sempre attribuite al dipendente e tale da oggettivamente ingenerare dubbi sul futuro esatto adempimento della prestazione lavorativa legittima il provvedimento espulsivo ai sensi dell’ art 3 l 604/1966. (DG)