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(DL) SCHEMA DI SINTESI DEL C.D. DECRETO TRASPARENZA ( Dlgs 104/2022 di attuazione della Direttiva UE 2019/1152)
(DL) SCHEMA DI SINTESI DEL C.D. DECRETO TRASPARENZA ( DLGS 104/2022 DI ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA UE 2019/1152)
ENTRATA IN VIGORE 13.08.2022
I DESTINATARI DELLA NORMA Tutti i lavoratori subordinati e non ordinari (co.co.co, somministrati, intermittenti, in prestazione occasionale etc.)
I LAVORATORI ESCLUSI Quelli autonomi, gli agenti e i rapp.ti comm.li, coll.ri familiari, lavoratori con prestazione predeterminata inferiori a 3 ore sett.na su periodi di 4 sett.ne consecutive; lavoratori della PA in servizio estero (etc…).
LE INFORMAZIONI ULTERIORI DA COMUNICARE AL LAVORATORE Luogo di lavoro / sede del datore / data di inizio e tipologia del rapporto / tutti i congedi retribuiti oltre le ferie / istituti previdenziali e assicurativi ove sono versati i contributi / informazione sulla programmazione dell’ orario di lavoro anche ove straordinario / ore e giorni di svolgimento della prestazione (preavviso) / ove presenti sistemi automatizzati di monitoraggio del lavoro la disciplina del funzionamento degli stessi (loro correzioni) e indicazione dei parametri di valutazione delle prestazioni/ riferimenti al responsabile del sistema di qualità aziendale / riferimento alle eventuali aziende utilizzatrici nei lavori somministrati (…)*
LE TEMPIFICHE LA norma si applica a tutti i rapporti di lavoro incardinati al 1^ agosto 2022. IL datore su richiesta del lavoratore è tenuto ad aggiornare i dati di riferimento entro 60 giorni. Dal 01.08.22 il datore consegna prima dell’ inizio del rapporto il contratto di lavoro (con tutti i dati) o copia della comunicazione telematica di instaurazione del rapporto. Le informazioni eventualmente non fornite dovranno in ogni caso essere comunicate al lavoratore entro 7 gg (e talune entro 30gg) dall’ instaurazione del rapporto.
LE NOVITA’ SUL PERIODO DI PROVA durata non superiore a 6 mesi (salvo diversa previsione dei ccnl) nei contrattio a tempo indeterminato, mentre nei contratti a termine proporzionato alla durata di questi ultimi
NEL CASO DI UNA ULTERIORE PRESTAZIONE LAVORATIVA possibilità del doppio lavoro al di fuori dell’ orario di lavoro (salvo incompatibilità, pregiudizio al servizio pubblico nella sua integrità e/o esistenza di rischi per la salute o la sicurezza e la ripresa delle energie psicofisiche del lavoratore)
IL PRINCIPIO DI MINIMA PREVEDIBILITA’ nei rapporti di lavoro ove la prestazione si svolga secondo modalità anche solo parzialmente imprevedibili e laddove determinate principalmente dal datore, in difetto di congruo preavviso, il lavoratore puo’ legittimamente rifiutare l’ esecuzione delle stesse. Del pari in caso di revoca di una prestazione programmata in capo al lavoratore poi revocata dal datore senza ragionevole preavviso, spetterà al primo la retribuzione pattuita ed una ulteriore somma a titolo di compensazione non inferiore al 50% di quella convenuta per la prestazione annullata
IL DIRITTO ALLA RICHIESTA DI UN LAVORO PIU’ STABILE Il lavoratore ha diritto di richiedere dopo sei mesi di servizio, anche non continuativi, la stabilizzazione del rapporto di lavoro con obbligo del datore di motivare l’ eventuale diniego.
GLI OBBLIGHI FORMATIVI laddove sia necessaria una determinata formazione per l’ esecuzione della prestazione lavorativa, questa deve garantirsi senza oneri per il lavoratore ed essere considerata quale orario di lavoro
I MECCANISMI DI RISOLUZIONE RAPIDA DELLE CONTROVERSIE derivanti dalla violazione dei diritti di cui al DL 104/22 e 152/97 avanti l’ INL, Collegi di conciliazione e arbitrato e camere arbitrali
L’ONERE DELLA PROVA E LICENZIAMENTO incombe al datore l’ onere della prova di avere assolto agli obblighi dei Decreti 104/22 e 152/97. I lavoratori estromessi dal rapporto di lavoro possono chiederne i motivi e il datore dovrà rispondere entro i successivi 7 gg fornendo le relative motivazioni.
*Tuttavia, fermo restando che con la consegna del contratto individuale di lavoro o di copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro (v. infra) il lavoratore deve essere già informato e la relativa disciplina di dettaglio potrà essere comunicata attraverso il rinvio al contratto collettivo applicato o ad altri documenti aziendali qualora gli stessi vengano contestualmente consegnati al lavoratore ovvero messi a disposizione secondo le modalità di prassi aziendale (v. circ INL 04/22) (RED)