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(DC) LA CLAUSOLA DI CLAIMS MADE CHE FA DIPENDERE DAL TERZO LA DECADENZA DELL’ASSICURATO DALL’AZIONE (Cass. 22.04.2022 n. 12908)

La giurisprudenza di legittimità ha ritenuto valida la clausola di “claims made” in tema di assicurazione della responsabilità civile che pone a carico dell'assicurato un termine di decadenza per denunciare l'evento la cui decorrenza non dipende integralmente dalla sua volontà ma anche di quella di un terzo (il caso concreto riferiva alla clausola che consentiva all'assicurato di fare denuncia dell'evento nei dodici mesi dalla cessazione del contratto di assicurazione purché' avesse ricevuto la richiesta di risarcimento del danno entro la scadenza del contratto stesso) . La S.C ha sul punto ritenuto che tale clausola non integra una fattispecie di nullità ex art. 2965 c.c. che commina la nullità delle clausole con cui si stabiliscono decadenze che rendono eccessivamente difficile, ad una delle parti, l'esercizio del diritto. La clausola “claims made” ritiene la S.C. si colloca su un piano diverso e non può essere affetta da nullità, ex art. 2965 c.c perché l'atteggiarsi della richiesta del terzo “quale evento futuro, imprevisto ed imprevedibile e' del tutto coerente con la struttura propria del contratto di assicurazione contro i danni in cui l’operatività della copertura deve dipendere da fatto non dell'assicurato”. La pronuncia interviene nell’ambito di un acceso dibattito giurisprudenziale in materia di clausole “claims made”, in ambito assicurativo con scenari non sempre univoci. Sulla questione specifica si era, infatti, pronunciata in senso esattamente difforme sempre la S.C. con sentenza 8894/2020 che aveva ritenuto la medesima clausola nulla e vessatoria. (EC)