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(DS) LA TRANSAZIONE TRA MEDICO E PAZIENTE NON IMPEDISCE L’ ESERCIZIO DELL’ AZIONE NEI CONFRONTI DELLA COOBBLIGATA STRUTTURA SANITARIA (Cass. 14.03.22 n. 8116)
Ove la domanda risarcitoria riferisca (persino) la responsabilità dell’ operato del medico ed intervenga transazione tra quest’ ultimo ed il paziente, non ne deriva la conseguente liberazione del presidio ospedaliero pure vocato in ius.
Di talchè, ha ritenuto il Collegio, come ne derivi che “nel caso di danni da attività medica, anche quando la domanda risarcitoria sia stata fondata sull'erroneo operato del medico e non sui profili prettamente strutturali e organizzativi della struttura sanitaria, la transazione tra medico e danneggiato non impedisce l'esercizio dell'azione per l'accertamento della responsabilità della struttura ospedaliera - che non ha natura di responsabilità per fatto altrui, bensì per fatto proprio (Cass., 11/11/2019, n. 28987, Cass., 20/10/2021, n. 29001) e, pertanto, non viene meno in conseguenza della liberazione del medico dalla propria obbligazione risarcitoria - ma comporta unicamente che, nel compiere detto accertamento, il giudice debba indagare incidentalmente sull'esistenza di un'eventuale condotta colposa del sanitario (Cass., 27/09/2021, n. 26118); pertanto, qualunque sia la prospettazione della responsabilità medica, se incentrata sulla condotta del sanitario di cui si sia avvalso l'ente, ovvero su profili più strettamente organizzativi riferibili a quest'ultimo, lo stesso risponde per obbligazione propria e, quindi, il merito della sua impugnazione, nell'ipotesi incidentale, non può essere, logicamente prim'ancora che giuridicamente, assorbito dalla rinuncia al gravame effettuata, anche con accettazione di altre parti processuali, ad opera del medico. (DG)