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(DL) PRESCRIZIONE QUINQUENNALE DELLA CARTELLA DI PAGAMENTO ANCHE IN DIFETTO DI IMPUGNAZIONE DELL’ ATTO ( Cass. 26.05.2021 n. 14690)

In difetto di impugnazione di cartelle di pagamento ma in assenza di atti interruttivi della prescrizione intervenuti prima del decorso del quinquennio dall'ultima notifica delle citate cartelle, il credito contributivo oggetto di giudizio deve ritenersi prescritto.
Questo il principio affermato dalla Corte di Cassazione con l’ Ordinanza in epigrafe.
In sostanza non si avrebbe la conversione del termine prescrizionale breve quinquennale in quello ordinario decennale, attitudine questa applicabile unicamente a fronte di un titolo giudiziale (quale la sentenza) passato in giudicato e non laddove intervengano atti di natura meramente amministrativa (le cartelle in parola).
In difetto di opposizione a cartella esattoriale, pur realizzandosi l’ irretrattabilità del debito e la decadenza dall’ impugnazione, deve – secondo i Giudici di Legittimità – darsi atto che in assenza di atti interruttivi della prescrizione intervenuti prima del decorso del quinquennio dall'ultima notifica delle citate cartelle, il credito contributivo oggetto di giudizio deve ritenersi prescritto. (DG)