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(DL) LE CONDIZIONI DI LEGITTIMITA’ PER LA CESSAZIONE DI RAMO D’ AZIENDA ALL’ INTERNO DEL MEDESIMO GRUPPO DI IMPRESE ( Cass 29.11.21 n. 37291)

La Corte di legittimita’ ha ritenuto, sulla scorta di consolidato orientamento della medesima, come l’esistenza di un collegamento economico-funzionale tra imprese gestite da società del medesimo gruppo non è idoneo, di per sé, a far venire meno l’alterità dei soggetti giuridici e a configurare un unico centro di imputazione dei rapporti di lavoro, occorrendo a tal fine altri requisiti, individuati in indici di simulazione o preordinazione in frode alla legge del frazionamento di un’unica attività fra i vari soggetti del collegamento economico (v. Cass. n. 4418 del 1997; n. 3136 del 1999; n. 6707 del 2004; n. 11107 del 2006; più recentemente, Cass. n. 3482 del 2013; n. 26346 del 2016; n. 13809 del 2017; n. 19023 del 2017) oppure nella mera apparenza della pluralità di soggetti giuridici a fronte di un’unica sottostante organizzazione di impresa, intesa come unico centro decisionale (v. Cass. n. 11275 del 2000; n.4274 del 2003; n. 5496 del 2006; n. 25270 del 2011; n. 7704 del 2018).

Nello stesso segno, in altri interventi, anche la Corte di Giustizia (sentenza C- 458/12) ha escluso che l’indipendenza del cessionario nei confronti del cedente costituisse un presupposto per l'applicazione della direttiva stessa (punto. 47). Diversamente argomentando ci si porrebbe in contrasto proprio con la Direttiva UE 2001/23 il cui obiettivo è di garantire, per quanto possibile, il mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di cambiamento dell’imprenditore, consentendo loro di rimanere al servizio del nuovo imprenditore alle stesse condizioni pattuite con il cedente. (DG)