Ott
25
(DL) LEGITTIMO IL DIVIETO DI INDOSSARE SUL LUOGO DI LAVORO ABBIGLIAMENTO DISTINTIVO DI UNA FEDE RELIGIOSA (Corte di Giustizia UE15.7.2021 cause riunite C-804/18 e C-341/19)
I profondi cambiamenti intervenuti negli ultimi anni nel tessuto sociale dell'Italia come della gran parte dei paesi europei rende particolarmente interessante la recente pronuncia della CGUE in ordine al divieto posto dal datore di lavoro di indossare abbigliamento distintivo di una fede religiosa sul luogo di lavoro.
La pronuncia prende le mosse da due procedimenti in entrambi i quali veniva lamentato da parte di due dipendenti di aziende tedesche il divieto imposto dai loro datori di lavoro di indossare il velo islamico, in quanto condotta contrastante con l'orientamento di neutralità religiosa professato dalle aziende medesime.
Si è quindi posta una questione interpretativa degli artt. 1, 2 e 4 della Direttiva del Consiglio 200/78/CE del 27.11.2000 in tema di parità di trattamento in materia di occupazione e condizioni di lavoro; questione che la CGUE ha risolto affermando i seguenti 4 principi:
1 - una norma interna di un'impresa che vieta ai lavoratori di indossare sul luogo di lavoro qualsiasi segno visibile di convinzioni religiose, politiche o filosofiche non costituisce una discriminazione diretta (art. 2, par. 2 lett. a) Direttiva) ove tale norma sia applicata in maniera generale e indiscriminata;
2- una norma interna di tale contenuto non costitusce nemmeno una forma di discriminazione indiretta (art. 2, par. 2 lett. b) Direttiva) nei confronti di alcuni lavoratori che professano un determinato "credo", laddove la norma sia giustificata dalla volontà del datore di perseguire una politica di neutralità politica, filosofica e religiosa verso i clienti o gli utenti, a condizione che: a) tale politica risponda ad un'esigenza reale; b) la differenza di trattamento siia idonea all'obiettivo di neutralità ; c) il divieto si limiti a quanto strettamente necessario.
3 - il divieto di indossare segni di convizioni religiose, politiche o filosofiche è legittimo laddove riguardi qualsiasi segno visibile e non solo quelli vistosi o di grandi dimensioni, costituendo altrimenti una forma di discriminazione indiretta;
4 - le disposizioni nazionali che tutelano la liberta di religione possono avere contenuto più favorevole della Direttiva (art. 8 par. 1) e quindi prevedere anche limiti più stringenti alla cause che legittimano eventuali differenze di trattamento. (FA)