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(DF) INCIDENZA SULL’ASSEGNO DIVORZILE DI UNA STABILE CONVIVENZA DI FATTO DA PARTE DELL’EX CONIUGE BENEFICIARIO (Cass. 05.11.21 n. 32198)

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza in epigrafe, pronunciandosi su una questione di massima di particolare importanza, considerata la “natura composita dell’assegno divorzile”, hanno affrontato il tema dell’incidenza sul medesimo di una stabile convivenza di fatto da parte dell’ex coniuge beneficiario dell’assegno.
Come è noto, in ottemperanza al principio del “rebus sic stantibus” (valevole in generale con riferimento ai provvedimenti emessi a fronte della crisi o della dissoluzione del vincolo matrimoniale), l’obbligo di corresponsione dell’assegno divorzile cessa se il coniuge beneficiario passa a nuove nozze (in tal caso, infatti, acquisisce il diritto all’assistenza economica nei confronti del nuovo coniuge). Il dubbio invece ricadeva sulle sorti dell’assegno nel caso di istaurazione di una nuova convivenza di fatto. Una parte della giurisprudenza (Cass. n.2466/2016; Cass.6855/2015) riteneva che l’istaurazione di una nuova convivenza di fatto, determinando la costituzione di una nuova famiglia, importasse l’estinzione di qualsivoglia rapporto post-matrimoniale conseguente al disciolto matrimonio, con conseguente cessazione del diritto all’assegno.
Con la sentenza sopra menzionata, le Sezioni Unite hanno invece chiarito che l'instaurazione da parte dell'ex coniuge di una stabile convivenza di fatto, giudizialmente accertata, incide sul diritto al riconoscimento di un assegno di divorzio o alla sua revisione nonché sulla quantificazione del suo ammontare, ma non determina necessariamente la perdita automatica ed integrale del diritto all'assegno. Qualora sia accertata l'instaurazione di una stabile convivenza di fatto tra un terzo e l'ex coniuge economicamente più debole, questi, a ricorrere dei presupposti ex art.5 l. div., mantiene il diritto al riconoscimento dell’assegno di divorzio a carico dell'ex coniuge in funzione esclusivamente compensativa.
Alla luce di tale orientamento, dunque, la scelta di intraprendere un nuovo percorso di vita insieme ad un'altra persona non è priva di rilievo, in quanto l'ex coniuge non può continuare a pretendere la componente assistenziale dell'assegno pur non perdendo il diritto alla liquidazione della componente compensativa quantificata tenuto conto dei criteri di cui all'art.5 della legge 898/1970. (MC)