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(DT) ESENTE DA IMPOSIZIONE FISCALE IL DANNO DA DEQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE (Cass. 2472 del 03.02.2021)

Si aggiunge al danno biologico un nuovo titolo che, per lettera della Suprema Corte di Cassazione, andrebbe esente da ritenute erariali, sebbene realizzato in costanza di rapporto di lavoro.

Si tratta del c.d. danno alla professionalità (rectius dequalificazione professionale) il cui risarcimento, in ragione della natura compensativa di un danno emergente e non già di un lucro cessante per un reddito da lavoro perduto, non deve gravarsi di imposizione fiscale.

L’ ordinanza n. 2472 del 3 febbraio 2021, condividendo il proveniente giudizio di gravame, ha quindi riconosciuto alla dipendente, il credito risarcitorio esente da tasse. (DG)