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(DL) CONSULTA: REINTEGRA OBBLIGATORIA E NON FACOLTATIVA ANCHE IN CASO DI MANIFESTA INSUSSISTENZA DEL GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO DI LICENZIAMENTO (Corte Cost. del 24.02.2021)

Con Comunicato del 24 febbraio scorso, la Corte Costituzionale ha dichiarato di aver esaminato la questione di legittimità sollevata dal Tribunale di Ravenna in ordina all'art. 18 della Legge n. 300/70 (come modificato dalla Legge Fornero) nella parte in cui dispone che il Giudice "Può altresì applicare la predetta disciplina (ndr: tutela reintegratoria attenuata) nell'ipotesi in cui accerti la manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo".
In attesa del deposito della sentenza, l'Ufficio Stampa della Corte ha reso noto che la questione è stata dichiarata fondata con riferimento all'art. 3 della Costituzione, non essendo stata ritenuta ragionevole la disparità di trattamento tra licenziamento economico e per giusta causa, laddove per il primo la reintegrazione nel posto di lavoro è rimessa ad una mera facoltà del giudicante. (FA)