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(DA) LA CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI SANITARI E’ DISCIPLINA SPECIALE E NON E’ VINCOLATA ALLA ACCETTAZIONE DEL DEBITORE ENTE PUBBLICO (Cons. Stato n. 5561 del 24.09.2020)
Con la citata recente decisione il Consiglio di stato e’ intervenuto su una vexata quaestio.
Basti rammentare come da ultimo con la l. 77/20 di conversione del DL 34/2020 sub art 117 co. 4 bis la cessione dei crediti sanitari – certi, liquidi ed esigibili - nei confronti di Regioni ed ASL si perfezionassse unicamente a seguito di espressa accettazione dei detti debitori istituzionali entro i 45 giorni dalla notifica della cessione.
Tra i molteplici profili di criticità sopravviene ora la decisione del più autorevole organo giudiziario della giustizia amministrativa per dettare le condizioni di esperibilità della cartolarizzazione dei crediti sanitari.
Ebbene non sarebbe necessaria l’ autorizzazione del debitore ceduto residuando piuttosto l’ onere della mera informativa nei confronti di quest’ ultimo in uno alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della cessione.
La ratio della legge sarebbe infatti quella di favorire la competitività delle imprese, consentendo alle imprese cedenti di conseguire il pagamento delle proprie fatture in termini rapidissimi, assicurando una regolarità di cash flow indispensabile per il finanziamento delll’ attività.
A sostegno della tesi del Consiglio, che ha riconosciuto la propria competenza in tema di giurisdizione, viene sostenuto come la disciplina in tema di cartolarizzazioni sia speciale ex art 4 co. 4 bis l 130/1999, rispetto la norma generale del Codice Appalti (Dlgs 50/2016). Tale ultimo dettato normativo riguarderebbe infatti le sole cessione dei crediti, non menzionando il relativo art 106 C.A. la c.d. cartolarizzazione . Il legislatore avrebbe infatti previsto due distinti e diversi percorsi in materia di cessione dei crediti verso la P.A.(DG)