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(DS) PER IL CAPO D'EQUIPE MEDICA IL DOVERE DI SORVEGLIANZA NON SI ESAURISCE CON LA CONCLUSIONE DELL'OPERAZIONE CHIRURGICA (Cass. n. 32871 del 24.11.2020)
La S.C., richiamando altri suoi precedenti, ha ribadito con la sentenza in commento il principio per cui il dovere di protezione e di controllo del paziente, per il capo di equipe medica, non si esaurisce con la conclusione dell'intervento chirurgico, incombendo su questi il dovere di assicurarsi che il paziente sia adeguatamente assistito e curato anche dopo l'operazione.
La pronuncia prende le mosse dal caso di un paziente che aveva subito nel corso di un'operazione chirurgica una lesione della vescica all'atto della incisione della parete addominale, tale da determinare uno stato di shock settico e il suo successivo decesso.
Accertata quindi la responsabilità del medico per non aver diligentemente verificato il campo operatorio prima della chiusura dell'intervento, la S.C. ha ritenuto la sua responsabilità anche per aver colposamente omesso di sorvegliare il decorso post-operatorio del paziente, affermando che il capo di equipe chirurgica ha il dovere di valutare i segnali d'allarme di una complicazione post-chirurgica e di attivarsi per intervenire, non potendosi ritenere esaurito il proprio dovere di garanzia al limitato ambito della sala operatoria. (FA)