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05

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(DM) L’AUTORITA’ GIUDIZIARIA PUO’ PRETENDERE DAL GESTORE DI UNA PIATTAFORMA ON LINE (YOU TUBE) L’INDIRIZZO DELLA PERSONA CHE NE HA, SENZA DIRITTO, CARICATO UN FILM ? (CAUSA C-264/19 COSTANTIN FILM VERLEIH GMBH / GOOGLE INC. E YOU TUBE LLC)

Il punto e’ se il gestore di una piattaforma on line possa essere o meno obbligato, su istanza del titolare del diritto di proprietà intellettuale (diritto d’ autore), dalla autorità giudiziaria di uno o piu’ paesi membri dell’ Unione Europea a fornire l’ indirizzo del soggetto che su questa ne abbia illegalmente caricato un film.
La lettera della Direttiva UE 2004/48 contempla come le suddette autorità possano effettivamente ordinare che vengano fornite informazioni sull’ origine e sulle reti di distribuzione delle merci o dei servizi che realizzino violazione dei diritti di proprietà intellettuale e quindi anche sull’ indirizzo di tali ultimi soggetti.
La querelle decisa dalla Corte attiene però il perimetro da attribuirsi alla definizione di indirizzo.
Il Collegio ha rilevato come la citata Direttiva, non riportando ulteriori specificazioni con riferimento all’ indirizzo, questo debba intendersi quale il mero indirizzo postale quale luogo di domicilio o residenza del soggetto che ha violato il diritto.
Corretto dunque il comportamento di Google e You Tube che, ad esclusione del mero indirizzo postale, avrebbero rifiutato di consegnare al titolare dei diritti di sfruttamento delle opere diffuse anche quello di posta elettronica, il riferimento dell’ IP ed il numero telefonico.
Ed invero rammentano i giudici europei come la finalità della norma è intesa ad armonizzare da un lato i diritti di informazione dei titolari del diritto e dall’ altro quelli connessi alla tutela dei dati personali degli utenti.
A finale chiosatura la Corte non ha comunque negato, in capo ai singoli Stati membri, la possibilità dinormare il diritto ad una più completa informazione a favore dei titolari dei diritti in parola, ma sempre nel rispetto del principio di proporzionalità e di corretto equilibrio fra i diritti fondamentali. (DG)