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(DC) IL DECRETO DI TRASFERIMENTO DELL'IMMOBILE NELLA PROCEDURA ESECUTIVA IMMOBILIARE EQUIVALE AL ROGITO NOTARILE (Cass. n. 11285 del 12.06.2020)

La pronuncia in esame viene emessa a definizione di una intricata vicenda che prende le mosse da una procedura esecutiva immobiliare all'esito della quale il signor Sempronio si aggiudicava un immobile con emissione in suo favore del decreto di trasferimento.
A distanza di anni - dopo un lungo procedimento nel quale anche il Ministero delle Finanze rivendicava, infondatamente, la proprietà dell'immobile - Sempronio finalmente intimava precetto per il rilascio dello stesso alle due persone che lo occupavano, ovverosia Caio, debitore esecutato e sua sorella Tizia, i quali, tuttavia, proponevano opposizione avverso il rilascio ex artt. 615 - 619 c.p.c.
I due occupanti sostenevano infatti l'invalidità del titolo esecutivo, ovvero del decreto di trasferimento dell'immobile, in quanto Caio, debitore esecutato, non era in realtà l'effettivo proprietario dell'immobile che invece era, a loro dire, la sorella Tizia.
Giunti dinanzi la S.C., questa rigettava il ricorso dei due fratelli affermando come il decreto di trasferimento dell'immobile equivale al rogito notarile e, in quanto tale, è un titolo opponibile "erga omnes" e dunque, non solo nei confronti del debitore esecutato ma anche di chiunque occupi il bene senza averne titolo: pertanto colui che intende proporre opposizione al rilascio dell'immobile non può limitarsi ad invocare la nullità del titolo ma deve anche dimostrare di essere titolare di un diritto reale o di godimento sullo stesso che ne giustifichi il possesso o la detenzione: dimostrazione che Tizia non aveva idoneamente fornito nel corso del giudizio e che quindi determinava il rigetto del ricorso. (FA)