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(DL) IL DATORE DI LAVORO NON DEVE SOLO PROVARE MA ANCHE ALLEGARE L'IMPOSSIBILITA' DI REPECHAGE DEL DIPENDENTE (Cass. n. 1889 del 28.01.2020)

Con la pronuncia in commento la S.C., richiamando la sua più recente giurisprudenza, ribadisce il principio secondo il quale è onere di parte datoriale, non solo provare, ma anche allegare l'inesistenza nell'organico aziendale di posizioni lavorative in cui poter impiegare il dipendente licenziato.
La S.C. afferma infatti come "l’impossibilità di reimpiego del lavoratore in mansioni diverse costituisce elemento che, inespresso a livello normativo, trova giustificazione sia nella tutela costituzionale del lavoro che nel carattere necessariamente effettivo e non pretestuoso della scelta datoriale, che non può essere condizionata da finalità espulsive legate alla persona del lavoratore ( Cass. n. 24882 del 2017)".
Ciò precisato, l'impossibilità del c.d. "repechage", secondo l'orientamento espresso dalla S.C., si pone come un elemento di validità ed efficacia del giustificato motivo oggettivo di licenziamento che, in quanto tale e al pari della sussistenza delle ragioni inerenti l'attività produttiva, l'organizzazione e il funzionamento dell'azienda, deve essere allegato e dimostrato dal datore di lavoro.
La Corte aggiunge, peraltro, che la scissione dell'onere allegatorio e probatorio in capo alle due parti del processo (secondo il più risalente orientamento sul punto) finisce sostanzialmente per ribaltare l'onere probatorio incombente su una parte, oltre a non rispondere al principio di diritto processuale secondo il quale chi ha l'onere di provare un fatto primario, ha altresì l'onere della sua compiuta allegazione (cit. ex plutimis Cassazione 21847/2014). (FA)