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(DPR) VIOLAZIONE DELL’ART. 4, L. 300/70 PER L’INSTALLAZIONE DI IMPIANTI AUDIOVISIVI AUTORIZZATI ESCLUSIVAMENTE DAI LAVORATORI (Cass. n. 50919 del 17.12.2019)

Con la sentenza in oggetto, i Giudici della Suprema Corte di Cassazione, in contrasto con precedente pronuncia, hanno inteso configurato il reato di cui all’art. 4, L. 300/70 nell’ipotesi in cui l’installazione degli impianti audiovisivi in azienda fosse stata autorizzata esclusivamente dai lavoratori. In particolare, la Corte di Legittimità, ha considerato ai fini della motivazione della sentenza in commento, la peculiare posizione di debolezza di cui soffre il lavoratore nei confronti del datore di lavoro, di talché l’assenza dell’intervento di rappresentanze sindacali o di un soggetto pubblico terzo determina la consumazione del reato in esame. Invero, la disposizione di cui all’art. 4, L. 300/1970, impone che le limitazioni alla privacy dei lavoratori mediante appositi impianti audiovisivi siano lecite solamente in presenza di appositi accordi con le rappresentanze sindacali o a seguito di un’autorizzazione dell’Ispettorato del Lavoro. Si legge in motivazione che “la ragione per la quale l’assetto della regolamentazione di tali interessi è affidato alle rappresentanze sindacali o, in ultima analisi, ad un imparziale organo pubblico, con esclusione della possibilità che i lavoratori, uti singuli, possano autonomamente provvedere al riguardo, risiede, ancora una volta, nella considerazione della configurabilità dei lavoratori come soggetti deboli del rapporto di lavoro, questione che viene in rilievo essenzialmente con riferimento all’affermazione costituzionale del diritto al lavoro e con riferimento alla disciplina dei rapporti esistenti tra il datore di lavoro ed il lavoratore, sia nella fase genetica della sua instaurazione sia in quella funzionale della gestione del rapporto di lavoro. La diseguaglianza di fatto e quindi l’indiscutibile e maggiore forza economico-sociale del datore di lavoro, rispetto a quella del lavoratore, dà conto della ragione per la quale la procedura codeterminativa sia da ritenersi inderogabile, potendo alternativamente essere sostituita dall’autorizzazione dell’Ispettorato del lavoro, nel solo caso di mancato accordo tra datore di lavoro e rappresentanze sindacali, ma non invece anche dal consenso dei singoli lavoratori, poiché, a conferma della sproporzione esistente tra le rispettive posizioni, in caso contrario basterebbe al datore di lavoro, onde eludere la procedimentalizzazione imposta dalla legge, fare firmare a ciascun lavoratore, all’atto dell’assunzione, una dichiarazione con cui egli accetta l’introduzione di qualsiasi tecnologia di controllo per ottenere un consenso, la cui libera determinazione appare viziata dal timore, in caso di rifiuto alla sottoscrizione della dichiarazione in questione, della mancata assunzione.” Dunque, la legittimazione successiva mediante sottoscrizione dei lavoratori che dimostra l’assenso di questi all’installazione non può ritenersi idonea e sufficiente ad escludere la responsabilità del datore ex art. 28 dello Statuto dei Lavoratori. (GT)