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(A) RUOLO DEL PREMIO DI PRODUTTIVITA': INCENTIVO E DETASSAZIONE (Interpello n. 456 del 31.10.2019 dell'Agenzia delle Entrate)
L'Agenzia delle Entrate con un atto di interpello del 31.10.2019 si è occupata del regime di tassazione sostitutiva afferente al premio di risultato disciplinato dalla L. 208/2015 all'art.1, commi 182-189. A partire dal 2016, il premio di produttività che il lavoratore riceve segue il regime di tassazione sostitutiva delle imposte sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10%. Il premio sicuramente risponde, secondo quando si deduce dall'interpello in esame, ad una funzione incentivante promossa dal contratto collettivo di lavoro che lo prevede e che ne disciplina i criteri per il suo ottenimento. Tale funzione però si potrà dire raggiunta solo quando la sua maturazione - non già anche l'erogazione del premio - avvenga in un periodo successivo la stipula del contratto collettivo, di talchè siano soddisfatti i criteri e raggiunti gli obiettivi incrementali definiti per il periodo preso a riferimento dal CCNL. Secondo l'Agenzia delle Entrate, momento importante infatti per l'applicazione del regime di imposizione sostitutivo sarebbe proprio la maturazione del premio dopo la stipula del contratto e ciò perchè è solo il contratto che deve aver predeterminato i criteri di misurazione con congruo anticipo rispetto alla produttività futura. Se infatti i criteri venissero individuati durante il periodo di maturazione del maggior risultato, non sarebbe di certo sostenibile una funzione incentivante del premio e quindi verrebbe meno il meccanismo premiante che è alla base dell'applicazione di un diverso regime di tassazione. Nel caso esaminato dall'Agenzia, quindi il regime incentivante poteva trovare applicazione solamente per la qiuota parte di premio formatosi successivamente al contratto collettivo, così che l'imposizione sostitutiva avrebbe interessato solo il 50% del premio e non la parte maturata prima della stipula del contratto. (GT)