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(DL) PRESCRIZIONE CARTELLA INPS NEL CASO DI RISCOSSIONE COATTIVA INIZIATA DOPO I CINQUE ANNI DALLA SUA NOTIFICA (Cass. n. 31010 del 27.11.2019)
Con l’ordinanza in esame la Corte di Cassazione ha ribadito l’applicazione del termine di prescrizione quinquennale per l’avvio della procedura esecutiva da parte dell’Ente previdenziale, a seguito della notifica della cartella INPS. Nel caso oggetto del suindicato giudizio, l’INPS aveva dato avvio alla procedura eseutiva nei confronti di una socia di una s.a.s., trascorsi dieci anni dal verbale di accertamento e senza aver mai interrotto debitamente tale termine. Già con la statuizione della Corte d’Appello, i Giudici avevano chiarito come fattispecie in questione non potesse applicarsi il termine di prescrizione decennale invocato dall’INPS, giacchè l’art. 2953 Cod. Civ. è rivolto solamente ai crediti con prescrizione più breve di dieci anni accertati con una sentenza passata in giudicato. Dunque, la Corte di Cassazione ha confermato il termine di cinque anni per i crediti previdenziali dando continuità al seguente principio di diritto, espresso in questi termini nella motivazione dell’Ordinanza 31010/2019: “tale principio comporta che se nell’arco dei cinque anni dalla notifica della cartella non si procede alla riscossione coattiva o non viene notificato un atto interruttivo della prescrizione anche l’opposizione all’esecuzione di cui all’art. 615 c.p.c. (in combinato disposto con l’art. 618-bis c.p.c. in materia di previdenza), che tende a contestare l’an dell’esecuzione e, come è noto, uno dei « vizi » che giustificano il ricorso all’art. 615 c.p.c. è proprio l’intervenuta prescrizione del credito successiva alla formazione del titolo”. Con la commentata ordinanza, si riafferma quanto già precedentemente sostenuto nelle sentenze Cass. SU n. 23397 del 2016 e Cass. N. 21704 del 2018. (GT)