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(DL) ONERE DELLA PROVA IN CASO DI LICENZIAMENTO ORALE (Cass. 09.07.2019 n. 18402)
In tema di licenziamento orale, la Corte di Cassazione con la sentenza in oggetto ha avuto modo di ribadire come si articola il riparto dell’onere della prova tra lavoratore e datore di lavoro. Il lavoratore che impugna il licenziamento intimato senza l’osservanza della forma prescritta deve provare che il rapporto si è risolto per esclusiva volontà del datore di lavoro, anche ove tale volontà si sia esplicata in comportamenti concludenti, trattandosi di fatto costitutivo della sua domanda. Nel caso in cui il datore a sua volta eccepisca che la risoluzione del rapporto di lavoro sia da imputare alle dimissioni del lavoratore, il giudice dovrà ricostruire i fatti secondo un’indagine rigorosa, anche attraverso i poteri istruttori d’ufficio che il legislatore gli riconosce ex art. 421 c.p.c.. Solo ove perduri una situazione di incertezza probatoria potrà fare applicazione dell’art. 2697 co. 1 c.c. e quindi rigettare la domanda di parte ricorrente per mancanza di prova del fatto costitutivo della pretesa azionata. (AO)