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(DL) REQUISITI PER L’INOPPUGNABILITÀ DEI VERBALI DI CONCILIAZIONE SOTTOSCRITTI IN SEDE SINDACALE (Cass. 01.04.2019 n. 9006)

La Corte di Cassazione con l’ordinanza in commento ha chiarito che i verbali di conciliazione conclusi in sede protetta non sono impugnabili laddove l'assistenza prestata dal rappresentante sindacale al lavoratore sia stata effettiva. La Corte evidenzia, infatti, che ogni atto abdicativo di diritti del lavoratore subordinato, previsti da disposizioni inderogabili di legge o da contratti collettivi, contenuto in tali verbali è valido e inoppugnabile ove il lavoratore sia stato posto in condizione di sapere a quale diritto rinunciava e in quale misura dal rappresentante sindacale. L’assistenza di quest’ultimo si pone, dunque, come fondamentale per la validità delle conciliazioni sindacali, non essendo equipollente l’assistenza eventualmente prestata in favore del lavoratore da un legale. Nel caso di transazione, poi, i giudici di legittimità richiedono quale condizione necessaria per l’inoppugnabilità che dall'atto stesso si evincano la questione controversa oggetto della lite e le reciproche concessioni in cui si risolve il contratto transattivo ai sensi dell'art. 1965 cod. civ. Devono, perciò, risultare chiaramente gli elementi essenziali del negozio, e quindi, la comune volontà delle parti di comporre una controversia in atto o prevista. In presenza dei predetti requisiti, pertanto, non è possibile per il lavoratore impugnare il verbale di conciliazione sottoscritto in sede sindacale. (AO)