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(DLS) ILLEGITTIMO IMPORRE PER L’ACCREDITAMENTO DELLE STRUTTURE SANITARIE LIMITI ALL’UTILIZZO DI CONTRATTI DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO (Consiglio di Stato n. 3296 del 22.05.2019)

Con la sentenza in commento i Giudici del Consiglio di Stato hanno respinto il ricorso avanzato dalla Regione Lazio contro un atto del Commissario ad acta che durante la procedura per il rientro dei disavanzi nel settore sanitario del Lazio imponeva come requisito per l’accreditamento di una struttura sanitaria l’avere assunto almeno l’80% del personale con contratti di lavoro subordinati a tempo indeterminato. Secondo le motivazioni offerte dai Giudici l’interferenza nell’autonomia organizzativa della struttura sanitaria è ammessa solo attraverso disposizioni di legge sempre nel rispetto dei limiti costituzionali e non per il tramite di un decreto commissariale. Inoltre, non risulterebbe possibile mantenere il livello delle tariffe esistenti intervenendo sulla modulazione dei costi della produzione ma bisognerebbe lasciare l’organizzazione del servizio alla struttura così che possa servirsi delle varie figure contrattuali che più le si addicano e al massimo adeguare le tariffe alla singola struttura sanitaria. Da ultimo i Giudici hanno sostenuto come non sia certa la correlazione tra qualità della prestazione socio – sanitaria offerta ed il tipo di contratto che lega il sanitario alla struttura laddove non sempre il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato garantisca un livello di efficienza maggiore rispetto ad altre figure quali ad esempio le collaborazioni. Spetta infatti all’Amministrazione solo il ruolo di garante dello standard qualitativo e quantitativo minimo che garantisca la dovuta affidabilità e qualità della prestazione offerta senza che la stessa possa ingerirsi sulle singole scelte di autonomia imprenditoriale operate dalla struttura sanitaria nello scegliere le singole forme contrattuali di cui avvalersi nel rispetto dei limiti legali. (GT)