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(DS) IN CASO DI COLPA LIEVE DEL MEDICO PER NEGLIGENZA O IMPRUDENZA IL GIUDICE DEVE VERIFICARE LA POSSIBILITÀ DI APPLICARE LA DISCIPLINA PIÙ FAVOREVOLE DI CUI ALLA LEGGE N. 189/2012 (Cass. 08.05.2019 n. 19387)

Con la sentenza in commento la Corte di Cassazione ha affermato che il giudice, in caso di colpa lieve del medico per negligenza o imprudenza per comportamenti commessi prima della entrata in vigore della legge 24 del 2017, deve prendere in considerazione la disciplina più favorevole costituita dal cd. “decreto Balduzzi” (d.l. 158/2012 conv. in L. 189/2012). I giudici di legittimità, quindi, nel pronunciarsi sul ricorso di un ginecologo ospedaliero condannato per lesioni colpose, ribadiscono quanto già sostenuto dalla stessa Corte a Sezioni Unite con la sentenza n. 8770/2017. In tale decisione le Sezioni Unite sottolineavano come l’art. 3 del d.l. 158/2012 risulti più favorevole in relazione alle contestazioni per condotte del sanitario anteriori alla legge 24/2017, purché connotati da negligenza o imprudenza configurante colpa lieve. Il “decreto Balduzzi”, infatti, in tali ipotesi stabiliva un’esenzione da responsabilità penale per il medico che avesse comunque agito nel rispetto delle linee guida o buone pratiche accreditate. Pertanto la pronuncia in esame, sebbene riconosca la difficoltà di distinguere tra le diverse ipotesi di colpa generica di cui all’art. 43 co. 3 c.p., evidenzia comunque la necessità che il giudice approfondisca la natura della responsabilità e verifichi se sia possibile applicare la disciplina di cui al “decreto Balduzzi”. (AO)