Apr
17
(DLS) NO ALLA IMPOSIZIONE DELLA SUBORDINAZIONE IN AMBITO SANITARIO PRIVATO, LADDOVE NON DISPOSTA DA ESPLICITA PREVISIONE NORMATIVA PRIMARIA (Cons. Stato 11.04.19 n. 2374)
La recente sentenza del Consiglio di Stato (pubblicata l’ 11.04.19) ha confermato la pronuncia del TAR Lazio n. 7447/18 concernente la nota DCA 376/16 (con la quale ultima si imponeva l’ esclusività del rapporto di lavoro subordinato ad una vasta platea di operatori sanitari), rigettando quindi il ricorso della Regione Lazio.
I giudici in obiter dictum hanno ritenuto come “nel caso di specie, gli interessi sanitari sono perseguiti dalla legge attraverso l’ imposizione di standard quantitativi e qualitativi. Questi si, costituiscono onere esigibile e ragionevole, concretamente dimensionabile attraverso l’ intervento amministrativo regionale. La tipologia di rapporto di lavoro è invece prevalentemente legata al diverso ed eterogeneo tema della salvaguardia della stabilità occupazionale nel settore sanitario privato, interesse che pur in astratto meritorio e perseguibile, necessita di una esplicita previsione normativa primaria, certamente non rinvenibile, ad oggi, nell’ art 8 quater del Dlgs 502/1992.”
Il Collegio – sempre nel corpo motivo della sentenza – ha comunque aggiunto che “ A tale esigenza (ndr: salvaguardia della stabilità occupazionale) sembra aver fatto fronte il legislatore regionale solo con il recente art. 9 della legge n. 13/2018, tuttavia, com’anzi detto, inapplicabile ratione temporis alla fattispecie per cui v’e’ causa”.
Una normativa quest’ ultima che al precitato articolo richiede per il personale sanitario dedicato ai servizi alla persona, necessario a soddisfare gli standard organizzativi, la instaurazione con la struttura sanitaria di un rapporto di lavoro subordinato regolato dal relativo contratto collettivo nazionale di lavoro come sottoscritto dalle associazioni maggiormente rappresentative nel settore sanitario. (DG)