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(DS) LA QUANTIFICAZIONE DEL DANNO DA PERDITA DI CHANCE DEVE ESSERE ADEGUATAMENTE MOTIVATA DAL GIUDICE (Cass. 06.03.2019 n. 6443)
La Corte di legittimità con la sentenza in commento si è pronunciata sull’accertamento del danno da perdita di chance. I giudici della Suprema Corte hanno censurato la condotta del giudice di merito che aveva apoditticamente richiamato la percentuale di perdita di possibilità indicata dal ctu, senza alcuna illustrazione dei criteri a suo fondamento. Dovere del giudice di merito è, invece, esprimere le ragioni a sostegno della quantificazione del danno, anche ove il ctu non lo abbia fatto. Sebbene, infatti, la valutazione della perdita di chance da parte del ctu debba concretizzarsi in termini numerici, quantomeno in una forbice di massima e minima possibilità, tale concretizzazione può mancare. In siffatta ipotesi è onere del giudice disporre un’integrazione della consulenza affinché venga accertata in senso positivo l’esistenza del danno, e comunque, anche ove non la disponga, lo stesso è sempre tenuto ad esternare in sentenza il percorso accertatorio/valutativo che lo ha condotto alla quantificazione del danno. (AO)