Apr
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(DL) RIENTRANO NEL COMPUTO DEL REQUISITO DIMENSIONALE ANCHE I SOCI LAVORATORI DI COOPERATIVA (Cass. 11.03.2019 n. 6947)
La Corte di Cassazione con la sentenza in commento, ritiene anche i soci lavoratori di una cooperativa idonei ad essere computati nell’organico aziendale ai fini dell’accertamento del requisito dimensionale necessario per usufruire della tutela della stabilità reale ai sensi dell’art. 18, L. 300/70. I giudici, in forza della disciplina sulle cooperative – introdotta con L. 142/2001 – si sono discostati dal loro precedente orientamento (Cass. 17 Luglio 1998, n. 7046) rivalutando il ruolo del socio lavoratore all’interno della cooperativa. Si è così stabilito che la prestazione lavorativa del socio non sia da considerarsi quale mero adempimento del contratto sociale bensì risponda ad un vero apporto di lavoro e come tale deve essere sottoposto alla protezione assicurata al lavoratore subordinato. Da ciò il principio di diritto enunciato dai Giudici che ritiene la compatibilità del socio con rapporto di lavoro subordinato nel requisito dimensionale utile per l’applicazione del regime di stabilità previsto dall’art. 18, L. 300/70, cosi come novellato dall’art. 1 comma 42 della L. 92/2012, con la connessa fruibilità della stabilità anche da parte di quei lavoratori dipendenti della cooperativa seppur non soci. (GT)