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(DL) LA CORTE D’APPELLO DI TORINO RICONOSCE IL DIRITTO DEI RIDERS ALLA RETRIBUZIONE PREVISTA DAL CCNL DI CATEGORIA (C.App. Torino 04.02.2019 n. 26)
Con la pronuncia in oggetto la Corte d’Appello di Torino è intervenuta sul “caso Foodora”, relativo sulla corretta qualificazione giuridica del rapporto di lavoro deiriders dei servizi di food delivery e sui conseguenti diritti in materia di retribuzione. La Corte ha confermato la statuizione del giudice di prime cure che aveva negato la natura subordinata dei rapporti di lavoro dei ricorrenti sulla base delle particolari modalità di svolgimento degli stessi. I giudici di secondo grado hanno, infatti, sottolineato come in tal senso militi la breve durata dei rapporti di lavoro dei ricorrenti, la media di ore settimanali lavorate inferiore alle 20 ore, la libertà dei riders di dare o meno la propria disponibilità per i vari turni offerti dall’azienda, senza dover offrire alcuna giustificazione né dover provvedere alla ricerca di un sostituto, con conseguente difetto del requisito dell’obbligatorietà della prestazione. A fronte di tale statuizione, la Corte ha, poi, richiamato l’art. 2 d. lgs. 81/2015, norma che, secondo il Collegio, individua un terzo genere di rapporto di lavoro che si pone tra quello subordinato di cui all’art. 2094 c.c. e la collaborazione di cui all’art. 409 n. 3 c.p.c. e che ha lo scopo di garantire una maggior tutela alle nuove fattispecie di lavoro che si stanno sviluppando con l’evoluzione e l’introduzione delle nuove tecnologie. La norma estende a tale tertium genus, a far data dal 1 gennaio 2016, la disciplina del rapporto di lavoro subordinato, ferma comunque la natura autonoma dei rapporti riconducibili al citato nuovo genere. Affinché operi tale estensione, tuttavia, la disposizione richiamata postula un potere di etero-organizzazione in capo al committente, che può quindi determinare le modalità di esecuzione della prestazione del collaboratore, nonché il carattere di “continuatività” della prestazione, da valutarsi in senso ampio. Orbene, tali caratteri sono stati riconosciuti come sussistenti nel caso di specie, con conseguente applicazione dell’art. 2 d. lgs. 81/2015 e riconoscimento del diritto dei lavoratori a ottenere il trattamento retributivo dei lavoratori dipendenti per i giorni e le ore di lavoro effettivamente prestate. Pertanto, i giudici di Torino, non essendo parte appellata iscritta ad alcuna associazione imprenditoriale che abbia sottoscritto contratti collettivi, hanno esteso ai ricorrenti, ex art. 36 Cost., la retribuzione diretta, indiretta e differita stabilita per i dipendenti del V livello CCNL logistica-trasporto-merci. (AO)