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(DPR) ESCLUSA TRA LE FUNZIONI DEGLI ORDINI DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE QUELLA DI COMPIERE GENERALIZZATE ATTIVITA’ DI RACCOLTA DATI DEL PERSONALE INFERMIERISTICO (Provvedimento del 16.01.2019)

Il Garante per la protezione dei dati personali è stato chiamato a pronunciarsi in merito all’istanza avanzata da un’Azienda Ospedaliera avente ad oggetto la legittimità della richiesta, pervenuta dall’Ordine delle professioni infermieristiche territorialmente competente, di fornire informazioni personali degli infermieri dipendenti, al fine di verificare la regolare iscrizione all’Albo.
Ebbene il Garante ha in merito rilevato che, come previsto dal Codice privacy, novellato dal recente D.lgs n. 101/2018, la comunicazione tra titolari che effettuano trattamenti di dati personali per l’esecuzione di un pubblico interesse o comunque connesso all’esercizio di pubblici poteri, è ammessa esclusivamente se prevista da una norma di legge ovvero, nei casi previsti dalla legge, di regolamento.
In considerazione di tale quadro normativo, in assenza di prescrizioni di legge che consentano la comunicazione dei dati richiesta dall’Ordine professionale, deve ritenersi esclusa tra le attribuzioni dell’Ordine quella di raccogliere in via generalizzata i dati personali relativi al personale infermieristico, con conseguente legittimo rifiuto dell’Azienda sanitaria. (GP)