Feb

18

19

(DS) Il risarcimento del danno per mancato guadagno del bambino colpito da invalidità permanente va calcolato applicando il c.d. coefficiente di minorazione per capitalizzazione anticipata (Cass.04.12.2018 n. 31235)

Con la sentenza n. 31235 del 4.12.2018 la S.C. ha puntualizzato una interessante differenza nelle modalità di calcolo della liquidazione dei danni patrimoniali futuri, riconosciuti, nel caso di specie, ad un bambino rimasto permanentemente invalido a seguito di colpa professionale del personale medico che lo aveva assistito al momento del parto.
Sotto tale profilo la S.C. ha tracciato una distinzione nella liquidazione dei danni patrimoniali futuri già in atto (come le spese sanitarie e di assistenza del minore) e i danni futuri non ancora avverati ma altamente verosimili nel loro verificarsi (ovvero il lucro cessante derivante da perdita di capacità di lavoro).
La S.C.,quindi - fermo che entrambi questi danni futuri possono essere liquidati con il sistema della capitalizzazione- ha precisato che per la seconda tipologia di danno, proprio perchè non si è ancora verificato, la liquidazione del risarcimento deve avvenire riducendo l'importo derivante dall'applicazione del coefficiente di capitalizzazione per il c.d. "coefficente di minorazione per capitalizzazione anticipata": e ciò proprio allo scopo di restituire il valore attuale ad una capitalizzazione in effetti pagabile solo a distanza di anni.
Di seguito il principio di diritto espresso dalla Corte:
"la liquidazione del danno permanente da incapacità di lavoro, patito da un fanciullo, deve avvenire dapprima moltiplicando il reddito annuo, che si presume sarà perduto, per un coefficiente di capitalizzazione corrispondente alla presumibile età in cui il danneggiato avrebbe iniziato a produrre reddito; e poi riducendo il risultato così ottenuto attraverso la moltiplicazione di esso per un coefficiente di minorazione, corrispondente al numero di anni con cui la liquidazione viene anticipata, rispetto al momento di presumibile inizio, da parte della vittima, dell'attività lavorativa". (FA)