Dic
03
(DCM) IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI UNA S.P.A. È RESPONSABILE PER MALA GESTIO, ANCHE OVE LE AZIONI CONTESTATE ERANO A CONOSCENZA DI TUTTI GLI AMMINISTRATORI (Cass. 25.07.2018 n. 19742)
Con la sentenza in commento la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di un manager, presidente del Consiglio di amministrazione di una società per azioni a cui erano state affidate le deleghe in materia fiscale, amministrativa e contabile, statuendo che la sua responsabilità non è esclusa dalla circostanza che tutti gli amministratori e azionisti erano a conoscenza delle azioni contestate.
I giudici di legittimità condividono l’impostazione della Corte d’Appello in base alla quale la scrittura privata, secondo cui tutte le operazioni compiute dal manager furono portate a conoscenza di tutti gli amministratori e azionisti, non precludeva l’esercizio dell’azione di cui all’art. 2393 co. 6 c.p.c. Tale scrittura, infatti, per avere efficacia confessoria avrebbe dovuto essere oggetto di deliberazione assembleare, non avendo il legale rappresentante alcun potere di disposizione di diritti imputabili alla società. (AO)