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(DL) DIRITTO ALLA REINTEGRA DEL LAVORATORE LICENZIATO PER SOPRAVVENUTA INIDONEITÀ ALLE MANSIONI IN CASO DI VIOLAZIONE DELL’OBBLIGO DI REPÊCHAGE (Cass. 22.10.2018 n. 26675)
Con la sentenza in oggetto, la Corte di Cassazione ha ribadito il principio secondo il quale è illegittimo il licenziamento per giustificato motivo oggettivo ove il datore di lavoro non abbia effettuato il tentativo di repêchage, ossia di ricollocare all’interno azienda il lavoratore in mansioni compatibili con il suo stato di salute, anche se inferiori rispetto a quelle precedenti. La fattispecie portata all’attenzione dei giudici di legittimità riguardava una lavoratrice licenziata per sopravvenuta inidoneità fisica/psichica alle mansioni. Orbene, in tale ipotesi la Corte ritiene che, ai sensi dell’art. 18 co. 7 dello Statuto dei lavoratori (L. 300/1970), il lavoratore abbia diritto alla tutela reintegratoria ove il giudice accerti il difetto di giustificazione del licenziamento, difetto che può essere integrato dalla violazione dell’obbligo di repêchage da parte del datore di lavoro. In tal caso, infatti, il licenziamento si configura come illegittimo. A sostegno di queste conclusioni, oltre al dato letterale della norma, una considerazione di sistematicità dell’ordinamento giuridico per cui costituirebbe una grave aporia sistematica ritenere che la violazione dell’obbligo citato possa determinare una tutela reintegratoria nel caso di licenziamento per motivi economici e non già nell’ipotesi di lavoratore affetto da inidoneità fisica o psichica. E ancora, negare la tutela reintegratoria in tale fattispecie contrasterebbe anche con la tutela dei lavoratori con disabilità prevista dall’Unione Europea con la direttiva n. 78/2000/CE del 27.11.2000 relativa alla parità di trattamento in materia di occupazione. (AO)