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(DT) LE SPESE DI SPONSORIZZAZIONE, IN QUANTO SPESE DI RAPPRESENTANZA, SONO DEDUCIBILI NEI LIMITI DI CUI ALL’ART. 74 CO. 2 DEL D.P.R. 917/1986 (Cass. 10.10.2018 n. 25021)
Con la pronuncia in oggetto la Corte Suprema di Cassazione ha ricondotto le spese di sponsorizzazione nell’alveo delle spese di rappresentanza, ritenendole, quindi, deducibili ai sensi dell’art. 74 comma 2 del d. P.R. n. 917 del 1986.
In particolare, i giudici di legittimità, a fronte dell’atipicità del contratto di sponsorizzazione – negozio a prestazione corrispettive attraverso il quale il prodotto o la denominazione di un’impresa vengono accostati, dietro corrispettivo, a beni o persone noti ovvero a enti o manifestazioni o spettacoli seguiti da un vasto pubblico – distinguono tra spese di pubblicità e spese di rappresentanza. Mentre le prime sono finalizzate a pubblicizzare l’attività svolta, le spese di rappresentanza hanno quale scopo quello di accrescere il prestigio e l’immagine dell’impresa.
Orbene, alla luce di tali premesse, le spese di sponsorizzazione, avendo come fine preminente quello di accrescere il prestigio della società, vanno ritenute spese di rappresentanza e pertanto sono deducibili nei limiti di cui all’art. 74 comma 2 del d. P.R. n. 917 del 1986, previa dimostrazione del requisito dell’inerenza ossia della congruità dei costi rispetto ai ricavi o all’oggetto sociale nonché delle potenziali utilità per la propria attività commerciale o dei futuri vantaggi conseguibili con la pubblicità. (AO)