Set
28
(DLG) ART. 8 DELLA CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO TRA DIRITTO DI CRONACA E "DIRITTO ALL'OBLIO" (Corte Europea Diritti dell'Uomo 28.06.2018 n. 607798)
La sentenza in epigrafe affronta il tema del rapporto tra il c.d. diritto all' "oblio" come aspetto del più ampio diritto al "rispetto e alla vita famigliare" di cui all'art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo e il diritto di cronaca, come aspetto della libertà di espressione di cui all'art. 10 della medesima Convenzione. La pronuncia prende le mosse dal ricorso presentato contro la decisione della Corte Federale Tedesca di Giustizia che ha ritenuto di non vietare, a tre diverse testate editoriali telematiche, di continuare a rendere accessibili al pubblico informazioni e articoli relativi ad un omicidio di un famoso attore avvenuto anni prima; articoli completi anche dei nomi e cognomi degli autori del reato.
Quest'ultimi hanno pertanto rivendicato dinanzi la CEDU il proprio diritto all' "oblio" in applicazione dell'art. 8 della Convenzione.
La Corte Europea, rigettando il ricorso, ha piuttosto ribadito l'applicazione dei principi di contemperamento del diritto alla riservatezza e all'oblio rispetto al diritto alla libertà di espressione e di informazione, con particolare riferimento alle notizie trasmesse e diffuse tramite internet: mezzo che, rispetto alla stampa tradizionale, permette la diffusione delle informazioni ad un pubblico ben più vasto e per molto più tempo.
In particolare è stato sottolineato che l'interesse pubblico rispetto a fatti di cronaca passati può sussistere anche a distanza di tempo laddove, per le caratteristiche oggettive e soggettive dell'avvenimento (nel caso di specie la vittima era un noto attore), il fatto sia di interesse anche per ricerche di carattere "storico", di taglio politico, sociologico, ecc.
In ordine alla richiesta di vietare la pubblicazione dei nomi degli autori del reato, la Corte ha ricordato come l'art. 10 della Convenzione lasci ai giornalisti la decisione, secondo i loro standard etici e deontologici, sui dettagli da pubblicare per rendere attendibile la notizia.
Nel caso di specie, pertanto, visto il clamore suscitato in passato dal fatto delittuoso, considerato il permanere dell'interesse pubblico a conoscere del fatto e, non da ultimo, il comportamento degli stessi ricorrenti (i quali avevano fornito essi stessi notizie alla stampa per chiedere, anni prima, la revisione del processo), la Corte ha rigettato il ricorso e dichiarato la non violazione dell'art. 8 della Convenzione da parte della pronuncia della Corte Federale Tedesca (FA).