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(DS) IN CASO DI URGENZA NON È NECESSARIO IL CONSENSO INFORMATO (Cass. pen. 18.04.2018 n. 31628)

Con la pronuncia in oggetto, la Corte di Cassazione ha chiarito che in caso d’urgenza il medico può provvedere alle cure senza previo consenso informato del paziente. Nello specifico la Corte sostiene che nelle ipotesi di pericolo per l’integrità fisica del paziente, il medico, titolare di una posizione di garanzia nei confronti del paziente stesso, deve procedere alle cure necessarie per evitargli conseguenze pregiudizievoli o fatali. In particolare, in merito all’obbligo di garanzia del medico di pronto soccorso, la Corte ritiene che l’ambito dello stesso vada definito sulla base delle competenze specifiche proprie della medicina d’urgenza, in cui rientrano l’esecuzione di taluni accertamenti clinici, la decisione sulle cure da prestare e l’individuazione delle prestazioni specialistiche eventualmente necessarie. Pertanto la mancata prestazione dei presidi terapeutici fondamentali per salvaguardare la vita del paziente configura l’elemento soggettivo della colpa grave. La decisione si pone nel solco tracciato dalle Sezioni Unite con la nota sentenza “Giulini” (n. 2437/2008) secondo cui non è idonea a integrare il reato di lesioni personali, né quello di violenza privata, la condotta del medico che sottoponga il paziente ad un trattamento terapeutico senza previo consenso informato purché nel rispetto dei protocolli e delle leges artis e con esito fausto. Alla luce della pronuncia in esame, può affermarsi, dunque, che il consenso informato non è sempre necessario affinché il medico possa lecitamente attuare una terapia, dovendosi, piuttosto, valutare le circostanze del caso concreto quali l’urgenza, la necessità di predisporre cure per evitare pregiudizio al paziente, l’impossibilità di quest’ultimo di esprimere la propria volontà (AO).