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(DAL) REATO DI VENDITA DI SOSTANZE ALIMENTARI NON GENUINE: NECESSARIA LA VALUTAZIONE RIGOROSA DEL DOLO (Cass. pen. 11.07.2018 n. 31443)
Con la sentenza in oggetto la Corte di Cassazione si è pronunciata in merito all’elemento soggettivo del delitto di cui all’art. 516 c.p. (vendita di sostanze alimentari non genuine). La norma punisce chiunque ponga in vendita o metta altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari che non lo sono. L’elemento soggettivo richiesto è pacificamente il dolo, come sottolineano i giudici di legittimità, a differenza delle ipotesi contravvenzionali previste dall'art. 5 della legge n. 283 del 1962, punibili anche a titolo di colpa (Sez. 3, n. 38671 del 6/07/2004). Ne consegue che non può configurare il reato di cui all’art. 516 c.p. la condotta di chi vende alimenti adulterati con additivi chimici per difetto di diligenza per non aver prestato maggiore attenzione nella commercializzazione dei prodotti a seguito degli esiti sfavorevoli dei precedenti controlli sugli stessi. Pertanto la Corte annulla la sentenza impugnata rilevando che i giudici di merito hanno affrontato la problematica dell’elemento soggettivo come se fosse strutturato in termini di colpa, e non già di dolo (AO).