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(DIM) IL MIGRANTE HA DIRITTO ALLA PROTEZIONE ANCHE SE IL DANNO GRAVE È PROVOCATO DA SOGGETTI PRIVATI LADDOVE LO STATO NON LO TUTELI ADEGUATAMENTE (Cass. 04.09.2018 n. 21610)
Con la sentenza in oggetto la Corte di Cassazione ha stabilito che, in ordine alla valutazione del “danno grave”, il diritto alla protezione sussidiaria non può essere escluso dalla circostanza che a provocare il danno al cittadino straniero siano soggetti privati qualora nel Paese d’origine non vi sia un’autorità statale in grado di tutelarlo effettivamente. In tale ipotesi, inoltre, la Corte di legittimità stabilisce che è dovere del giudice effettuare una verifica officiosa sull’attuale situazione di quel Paese.
La Corte ha poi ricordato che: “in tema di protezione internazionale e umanitaria, la valutazione di credibilità delle dichiarazioni del richiedente non debba essere affidata alla mera opinione del giudice ma costituisca il risultato di una procedimentalizzazione legale della decisione, da compiersi non sulla base della mera mancanza di riscontri oggettivi, ma alla stregua dei criteri indicati nell’art. 3, comma 5, del d.lgs. n. 251 del 2007 e, inoltre, tenendo conto «della situazione individuale e della circostanze personali del richiedente» (di cui all’art. 5. comma 3, lett. c), del d.lgs. cit.), con riguardo alla sua condizione sociale e all’ età, non potendo darsi rilievo a mere discordanze o contraddizioni su aspetti secondari o isolati quando si ritiene sussistente l’accadimento” (AO).