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(A) IL REGIME TRANSITORIO PER I CONTRATTI A TERMINE DOPO IL DECRETO DIGNITÀ
A seguito della conversione in Legge 96/2018 (entrata in vigore il 12 agosto) del D.L. 87/2018 (cd. “decreto dignità”, entrato in vigore il 14 luglio), il regime transitorio approvato si articola nei seguenti termini.
I contratti in corso alla data del 14 luglio possono essere prorogati o rinnovati seguendo le vecchie regole entro il 31 ottobre 2018. Pertanto la durata massima rimane quella di 36 mesi, con un massimo di 5 proroghe, assenza delle causali, nonché disciplina speciale per la somministrazione.
Diversamente, per i contratti stipulati per la prima volta a partire dal 14 luglio 2018, si applicano le nuove regole.
Il regime transitorio non coinvolge la maggiorazione dello 0,5% per ogni rinnovo che è già in vigore. Non riguarda neanche il limite quantitativo del 30% dei lavoratori flessibili che si applica già a tutti i contratti stipulati dalla data di entrata in vigore della legge di conversione. Per i contratti in corso, invece, continua ad applicarsi il vecchio regime, salvo che per le proroghe e i rinnovi, per i quali vale il limite nuovo del 30% (AO).