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(A) DETASSAZIONE PREMI DI RISULTATO E WELFARE AZIENDALE (Circ. n. 5/E del 29.03.2018)
Con la Circolare n. 5/E del 29 marzo 2018, l’Agenzia delle Entrate – d’intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali – è intervenuta ad illustrare il contenuto delle disposizioni introdotte nel 2017 e nel 2018 a potenziare il regime di detassazione dei premi di risultato e di welfare aziendale delineato dalla legge di Stabilità 2016.
Ed invero, a partire dal 2017, l’assoggettamento dei premi di risultato ad un’aliquota sostitutiva del 10% - disposto con la precitata Legge di Bilancio 2016 per i lavoratori del settore privato – è stato irrobustito dalle seguenti previsioni:
• Sono stati ammessi a beneficiare del regime di favore i lavoratori che nell’anno precedente a quello di percezione del premio hanno percepito reddito di lavoro dipendente per un importo non superiore a 80mila Euro annui;
• È stato innalzato l’importo del premio assoggettabile ad imposta sostitutiva, che ora è fissato in Euro 3mila.
• Del pari, è stato innalzato ad Euro 4mila, il limite stabilito in caso di premio erogato da aziende che adottano il coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell’organizzazione del lavoro. Tuttavia, per tali ultime aziende è ulteriormente intervenuto il DL n. 50/2017 il quale ha previsto, con riferimento ai contratti stipulati dopo il 24 aprile 2017, in luogo dell’innalzamento del limite agevolabile (ad Euro 4mila), la riduzione dell’onere contributivo su una parte di premio. Più precisamente, si consente al datore di lavoro di ridurre il proprio carico contributivo di venti punti percentuali relativamente a una porzione di premio di risultato agevolabile non superiore a 800 euro, e al lavoratore di non versare su tale importo i contributi a proprio carico.
Ed ancora, sempre con l’obiettivo di potenziare l’accesso al regime sostitutivo, dal 2017 è stata riconosciuta al lavoratore la facoltà, sempre che prevista dal contratto aziendale o territoriale, o di convertire il premio anche con i benefit indicati dall’articolo 51, comma 4, Tuir, ovvero con l’uso dell’auto aziendale, la concessione di prestiti da parte del datore di lavoro, la messa a disposizione del dipendente dell’alloggio e la concessione gratuita di viaggi ai dipendenti del settore ferroviario. In baso alle modifiche in esame, tali benefit, erogati a richiesta del dipendente in sostituzione e nei limiti di valore del premio agevolabile, sono assoggettati a tassazione ordinaria assumendo come base imponibile il valore determinato sulla base dei criteri dettati dal ricordato comma 4 (anziché in base al criterio del valore normale).
La parte del premio che supera il valore del benefit resta assoggettata ad imposta sostitutiva o a tassazione ordinaria a scelta del lavoratore, ovvero potrà essere sostituita con gli altri benefit previsti dall’articolo 51, Tuir.
In tal modo, specifica la Circolare, viene attuato il criterio di fungibilità tra erogazione monetaria dei premi di risultato agevolabili ed erogazioni degli stessi sotto forma di benefit in natura, prevedendo per questi ultimi il mantenimento del loro regime di tassazione, in tutte le ipotesi disciplinate dall’articolo 51 e non solo nelle fattispecie indicate dai commi 2 e 3. (NP)