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(DS) DIPLOMA DI MASSOFISIOTERAPISTA ED EQUIPOLLENZA AL DIPLOMA UNIVERSITARIO (Cons. Stato 11.06.18 n. 3554)
Con l’ordinanza in esame il Consiglio di Stato ha escluso che il diploma di masso fisioterapista (ai sensi della legge n. 403 del 1971) possa consentire l’iscrizione alla facoltà universitaria di Fisioterapia ad anni successivi al primo.
In particolare, il giudizio veniva promosso da alcuni titolari di diplomi di massofisioterapista conseguiti in un caso nel 2009 e negli altri due nel 2007, al termine di un corso di studi triennale al quale si può accedere immediatamente dopo l’assolvimento dell’obbligo scolastico. I predetti hanno chiesto all’Università la “riconversione creditizia” dei titoli, la valutazione dei crediti formativi e la conseguente iscrizione al terzo anno del corso di laurea in Fisioterapia esistente presso l’Università stessa. L’Università respingeva la domanda e rendeva noto di aver previsto, per l’anno accademico 2016/2017, solo ingressi al primo anno di corso, subordinati come per legge al superamento di un “concorso per esami”. In conclusione affermava di non poter accettare, per l’anno in questione, una iscrizione automatica al terzo anno di corso. Tale ricorso veniva accolto dal Tar.
L’università impugnava tale decisione al Consiglio di Stato deducendo la violazione della legge 2 agosto 1999 n. 264, nel senso che per l’accesso al corso di laurea indicato, anche per gli anni successivi al primo sarebbe necessario comunque il superamento del test d’ingresso subordinato al possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado di durata quinquennale, nonché deducendo la violazione della legge n. 42/1999 nel senso che il diploma posseduto dai ricorrenti appellati non consentirebbe, in particolare, l’accesso in parola.
Il Collegio, discostandosi dal precedente orientamento (Cons. St., sez. VI 5 marzo 2015, n. 1105 e C.g.a. 10 maggio 2017, n. 212), ha sostenuto che consentire un’iscrizione universitaria ad un anno successivo al primo sulla base di un diploma di cui alla l. n. 403 del 1971, di durata soltanto triennale, rappresenterebbe una deviazione non minima dai principi in materia, dato che per l’iscrizione universitaria al primo anno, ovvero per un’iscrizione di livello inferiore a quello per cui si discute, è richiesto un diploma di scuola secondaria superiore di durata quinquennale, e quindi di livello superiore a quello di cui si tratta.
Il Consiglio di Stato, poi, nel richiamare precedenti pronunce (Cons. St., sez. III, 16 gennaio 2018, n. 219 e 9 marzo 2018, n. 1520), si è espresso sull’effettivo valore da riconoscere al diploma di masso fisioterapista. Siccome la legge n. 403 del 1971, non detta norme sul relativo percorso formativo, una volta trasferita alla Regioni la relativa competenza – lo stesso è stato disciplinato in modo difforme sul territorio nazionale, il titolo in questione risultava quindi rilasciato, sulla base di corsi dalla durata indifferentemente triennale o biennale e con un monte ore di insegnamento teorico-pratico conseguentemente variabile. Non essendo, poi, intervenuto un atto di individuazione della figura del massofisioterapista, come una di quelle da riordinare, né essendo intervenuti atti di riordinamento del relativo corso di formazione o di esplicita soppressione, questa professione (e relativa abilitazione) è in sostanza rimasta configurata nei termini del vecchio ordinamento con conseguente conservazione dei relativi corsi di formazione. Quindi tale attività, non essendo stata espressamente riconosciuta, rientra nel profilo di “operatore di interesse sanitario non riconducibile alle professioni sanitarie” (tra i quali il fisioterapista) e quindi la figura del massofisioterapista che ha conseguito solo un titolo di formazione regionale, “ben può rientrare nel novero degli operatori di interesse sanitario, con funzioni ausiliarie”.
Pertanto, il Consiglio di Stato ha stabilito che l’equipollenza del succitato titolo al diploma universitario dovrebbe valere “in termini molto ristretti e cioè solo per il periodo transitorio di due anni dal 1 gennaio 1994 in cui il Ministro della Sanità avrebbe dovuto compiere il riordino, e solo per i diplomi conseguiti all’esito di un corso già regolamentato a livello nazionale, ovvero solo in presenza di moduli formativi la cui uniformità ed equivalenza fossero già riconosciute nel regime pregresso” (PR).