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(DL) IN CASO DI FUSIONE TRA SOCIETA' I TRATTAMENTI RETRIBUTIVI DI MIGLIOR FAVORE VENGONO ASSORBITI (Cass. Civ. 27.02.2018 n. 4533)

Con sentenza n. 4533 del 2018 la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso presentato da un istituto bancario avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma che aveva riconosciuto il diritto di un lavoratore al mantenimento, in forma piena e senza assorbimento, del superminimo riconosciutogli dalla società sua datrice di lavoro prima che questa fosse incorporata dalla società ricorrente.
La Suprema Corte ha infatti ritenuto che la sentenza appellata avesse riconosciuto un simile diritto del lavoratore solamente in base all'esistenza di un patto scritto con la società incorporata e sulla circostanza della prosecuzione del rapporto con la incorporante.
A detta dei Giudici di legittimità la Corte Territoriale avrebbe invece dovuto verificare il titolo in base al quale era stato concesso il superminimo e valutare l'eventuale diversa disciplina collettiva applicata dalla società incorporante.
Ciò in quanto, a seguito di fusione per incorporazione, i superminimi concessi al dipendente della società incorporata, di norma, restano assorbiti per effetto di aumenti retributivi previsti dalla contrattazione collettiva applicata dalla incorporante.
Come sottolineato dalla Corte di Cassazione, infatti, in caso di fusione per incorporazione, ai lavoratori che passano alle dipendenze della società incorporante si applica il contratto collettivo che regolava il rapporto con la società incorporata solamente se l'impresa cessionaria non applichi alcun contratto collettivo.
Nel caso contrario, la contrattazione collettiva della società incorporata è sostituita da quella applicata dall'impresa incorporante persino quando quest'ultima risulta essere più sfavorevole.
Rispetto al quadro delineato, l'unica eccezione è costituita dai superminimi che vengono concessi intuitu personae e cioè sulla base di una valutazione datoriale circa le speciali condizioni del lavoratore.
Per tali ragioni la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso presentato dalla società incorporante cassando la sentenza della Corte d'Appello che non aveva verificato il titolo in base al quale era stato concesso al dipendente il trattamento retributivo di miglior favore.