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(DLPI) IL DIVIETO DI MONETIZZAZIONE LE FERIE, DI CUI ALL'ART. 5, C. 8 D.L. 95/2012, NON OPERA QUANDO L'IMPOSSIBILITA' DELLA RELATIVA FRUIZIONE NON SIA IMPUTABILE O RICONDUCIBILE AL DIPENDENTE (Cass. 01.02.2018 n. 2496)

Con la recente sentenza n. 2496 del 2018 la Corte di Cassazione, conformandosi alla Corte d'Appello di Roma, ha riconosciuto il diritto di un dipendente pubblico ad ottenere l'indennità sostitutiva delle ferie maturate e non godute al momento della cessazione del rapporto di lavoro avvenuta per raggiungimento dell'età pensionabile.
La Suprema Corte è pervenuta a tale conclusione riprendendo l'orientamento espresso dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 286 del 2013 nella quale veniva affermato che il divieto di monetizzazione delle ferie, previsto per i rapporti di lavoro pubblico dall'art. 5, comma 8 D.L. 95/2012, non è applicabile in tutti i casi in cui il mancato godimento delle ferie non è dipeso dalla volontà del dipendente.
Dunque, le ferie maturate e non godute devono essere monetizzate in presenza di eventi estintivi del rapporto di lavoro non imputabili alla volontà del dipendente ed alla capacità organizzativa del datore di lavoro.
Come sottolineato dalla sentenza in esame, la stessa Corte di Cassazione, già con sentenza n. 13860 del 2000, aveva riconosciuto che il diritto all'indennità sostitutiva non compete al lavoratore in tutti i casi in cui il datore di lavoro dimostri di aver offerto un adeguato tempo per il godimento delle ferie ed il dipendente non ne abbia fruito per sua scelta personale.
Sulla base di tali principi la Suprema Corte ha concluso la sentenza in esame riconoscendo al dipendente pubblico, ormai pensionato, il diritto all'indennità sostitutiva delle ferie maturate e non godute alla cessazione del rapporto in quanto, dagli atti di causa, non risultava dimostrato che il lavoratore si fosse rifiutato di godere delle ferie residue in un periodo indicato e comunicato dal datore di lavoro (AS).