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(DCV) CARTELLA CLINICA. È ESSENZIALE PER LA DETERMINAZIONE DEL NESSO CAUSALE TRA LA CONDOTTA DEL MEDICO ED IL DANNO (Cass. Civ. 23.03.2018, Ordinanza n. 7250)
La Corte di Cassazione con ordinanza n. 7250 del 23.03.2018, seguendo il consolidato orientamento in materia, ha attribuito particolare rilievo alle modalità di redazione e conservazione delle cartelle cliniche, ponendo a carico delle strutture sanitarie lo stringente onere di redigere una cartella completa ed esatta. Per la Cassazione invero i requisiti di completezza e correttezza delle cartelle vengono considerati dirimenti al fine di poter accertare eventuali negligenze o imperizie da parte dei sanitari ovvero di poter accertare la correttezza del loro operato per aver comunque seguito la c.d. “best practice”, ma senza utili risultati.
In tale prospettiva, la Cassazione ha affermato come la difettosa tenuta della cartella non solo non vale ad escludere la “sussistenza del nesso eziologico tra condotta colposa dei medici e patologia accertata, ma consente il ricorso alle presunzioni, come avviene in ogni caso in cui la prova non possa essere data per un comportamento ascrivibile alla stessa parte contro la quale il fatto da provare avrebbe potuto essere invocato, nel quadro dei principi in ordine alla distribuzione dell'onere della prova e al rilievo che assume a tal fine il già richiamato criterio della vicinanza della prova, e cioè la effettiva possibilità per l'una o per l'altra parte di offrirla”.
L’ordinanza in oggetto ha comunque precisato quando il giudice di merito possa utilizzare la circostanza della incompletezza della cartella clinica per dimostrare la sussistenza di un valido nesso causale tra l'operato del medico e il danno patito dal paziente, affermando che è “però, a tal fine necessario sia che l'esistenza del nesso di causa tra condotta del medico e danno del paziente non possa essere accertata proprio a causa della incompletezza della cartella, sia che il medico abbia comunque posto in essere una condotta astrattamente idonea a causare il danno (...) incombendo sulla struttura sanitaria e sul medico dimostrare che nessun inadempimento sia a loro imputabile ovvero che esso non e stato causa del danno, incombendo su di essi il rischio della mancata prova”. (AP)