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(DPR) LA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA INTERVIENE SULL’OBBLIGO DI COMUNICARE DATI PERSONALI A TERZI AL FINE DI AGIRE GIUDIZIALMENTE (Corte di Giustizia UE, Seconda Sezione, 4 maggio 2017, C-13/16)

Con la sentenza del 4 maggio 2017, C-13/16, la Corte di Giustizia UE è stata chiamata a pronunciarsi sulla questione se l’articolo 7, lettera f), della direttiva 95/46 debba essere interpretato nel senso che impone l’obbligo di comunicare dati personali a un terzo, al fine di consentirgli di proporre un ricorso per risarcimento dinanzi a un giudice civile per un danno causato dalla persona interessata dalla tutela di tali dati.
Sostiene la Corte che l’art. 7, lett. f, direttiva 95/46/CE, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla loro libera circolazione, deve essere interpretato nel senso che non impone un simile obbligo.
Occorre tuttavia osservare che l’articolo 7, lettera f), della direttiva 95/46 non osterebbe a una comunicazione siffatta, qualora quest’ultima fosse effettuata in base al diritto nazionale, nel rispetto delle condizioni previste da tale disposizione.
A tale riguardo, l’articolo 7, lettera f), della direttiva 95/46 prevede tre condizioni cumulative affinché un trattamento di dati personali sia lecito: vale a dire, in primo luogo, il perseguimento dell’interesse legittimo del responsabile del trattamento oppure del o dei terzi cui vengono comunicati i dati; in secondo luogo, la necessità del trattamento dei dati personali per il perseguimento dell’interesse legittimo; ed, in terzo luogo, la condizione che non prevalgano l’interesse o i diritti e le libertà fondamentali della persona interessata dalla tutela dei dati.

Ebbene la Corte ritiene sussistenti nel caso di specie le sovresposte condizioni.
Ed invero per quanto concerne la condizione relativa al perseguimento di un interesse legittimo, non vi è alcun dubbio, ad avviso della Corte, che l’interesse di un terzo a ottenere le informazioni personali di una persona che ha danneggiato la sua proprietà, al fine di agire nei confronti di tale persona per ottenere il risarcimento dei danni, costituisca un interesse legittimo.
Per quanto concerne la condizione relativa alla necessità del trattamento dei dati, ricorda la Corte che le deroghe alla tutela dei dati personali e le limitazioni della stessa devono avvenire nei limiti dello stretto necessario. Nel caso di specie appare necessario ottenere le informazioni indispensabili ad identificare l’autore in maniera sufficientemente precisa da poter agire giudizialmente nei suoi confronti.
Infine, per quanto concerne la condizione relativa a una ponderazione dei diritti e degli interessi contrapposti di cui trattasi, essa dipende, in linea di principio, dalle circostanze specifiche del caso concreto A tale riguardo, la Corte ribadisce, come già in precedenza statuito, che è possibile prendere in considerazione il fatto che la gravità della violazione dei diritti fondamentali della persona interessata da tale trattamento possa variare in funzione della possibilità di accedere ai dati di cui trattasi in fonti accessibili al pubblico.