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(DL) ESCLUSI GLI SGRAVI CONTRIBUTIVI NEL TRASFERIMENTO DI AZIENDA (Cassazione civile, sez. lavoro, sentenza n. 10428 del 27 aprile 2017)
Con la sentenza n. 10428 datata 27 aprile 2017, la Corte di Cassazione ha chiarito come le agevolazioni contributive ex art. 8, commi 4 e 4-bis della legge 223 del 1991 (assunzione di lavoratori e tempo indeterminato posti in mobilità) non possano essere riconosciute nell’ipotesi di trasferimento di azienda che, ai sensi del 2112 c.c., importa la continuazione dei rapporti di lavoro con il cessionario.
Ai fini della concessione dei precitati sgravi contributivi occorre infatti che la parte che intenda valersene fornisca la prova della obiettiva diversità del soggetto subentrante rispetto al cedente e quindi l’effettiva creazione di nuovi posti di lavoro.
Nel caso di specie, spiega la Corte, l’azienda non ha fornito la prova che oggetto del decreto di trasferimento fossero solo alcuni beni specificamente individuati e non già l’intero complesso di beni organizzati per l’esercizio dell’impresa.
Del tutto irrilevante poi la circostanza che il passaggio dei lavoratori sia intervenuto nell’ambito di una procedura fallimentare, giacché irrilevanti sono le finalità perseguite dal cedente, siano esse quelle dell’incremento dell’attivo fallimentare o della continuazione dell’attività di impresa: ciò che rileva è che il fallimento non determina di per sé il venir meno del bene giuridico “azienda” inteso come complesso di elementi materiali e giuridici organizzati al fine dell’esercizio dell’impresa e dunque la possibilità di una sua cessione nell’ambito di un regolare contratto di vendita o di affitto di azienda.