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(DLG): SONO DOVUTI DAL DATORE DI LAVORO I CONTRIBUTI PER L’ALLOGGIO FORNITO AI DIPENDENTI (Cass. civ. 26.07.16 sentenza n. 15430)

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 26 luglio 2016, n. 15430, ha stabilito che sono dovuti dal datore di lavoro i contributi previdenziali in relazione all’utilizzazione dell’alloggio concesso ai dipendenti (presso la sede contrattuale), riconoscendo in una tale messa a disposizione una forma di retribuzione. Infatti, per i lavoratori, tenuti per legge a rendere la loro prestazione nel luogo contrattualmente stabilito, il relativo risparmio di energie psicofisiche ed economico si traduce in un’utilità cospicua, anche se accompagnata a un vantaggio per la produttività dell’impresa.