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LA NUOVA RESPONSABILITÀ MEDICA: LE NOVITÀ INTRODOTTE DALLA LEGGE GELLI

Nella G.U. n. 64 del 17 marzo 2017 è stata pubblicata la legge 8 marzo 2017, n. 24, c.d. Legge Gelli, con la quale sono state introdotte importanti novità in tema di responsabilità medica.

La riforma si caratterizza per il chiaro intento di circoscrivere la responsabilità del medico, evitando così il fenomeno oramai largamente diffuso della cosiddetta Medicina difensiva, ed al contempo per la volontà di assicurare maggiori strumenti di tutela in favore del paziente danneggiato.

L’intervento normativo, difatti, coinvolge sia i profili di ordine civilistico che i profili di ordine penalistico della materia, senza tralasciare novità di ordine amministrativo, al fine di garantire, a tale ultimo proposito, la effettività della SICUREZZA DELLE CURE, alla luce dell’art. 32 Cost. (art. 1 della Legge in commento).


 DOPPIO BINARIO PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE DEL SANITARIO E DELLA STRUTTURA

In ambito civilistico, la riforma prevede un doppio regime di responsabilità:

- la responsabilità del MEDICO diviene EXTRACONTRATTUALE - con conseguente rigoroso onere della prova a carico del paziente danneggiato e termine di prescrizione a 5 anni.
- la responsabilità della STRUTTURA SANITARIA (O SOCIOSANITARIA) viene qualificata come CONTRATTUALE - con conseguente onere della prova in capo alla struttura e termine di prescrizione a dieci anni.

 RESPONSABILITÀ PENALE DEL SANITARIO “AFFIEVOLITA”

La riforma interviene inoltre sulla responsabilità penale del medico, introducendo nel codice penale il nuovo articolo 590-sexies, rubricato “Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario”.
In base al precitato articolo l’esercente la professione sanitaria che provoca la morte o la lesione personale del paziente a causa della propria imperizia non è punibile “quando siano state rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico – assistenziali”.

 RUOLO COGENTE DELLE LINEE GUIDA

Di notevole importanza, inoltre, da leggere unitamente all’introduzione del precitato art. 590-sexies c.p., l’istituzione e la regolazione con Decreto Ministeriale di un elenco completo ed esaustivo delle linee guida, alle quali gli esercenti delle professioni sanitarie debbono attenersi.

 INTRODUZIONE DEL TENTATIVO OBBLIGATORIO DI CONCILIAZIONE

La riforma introduce altresì una serie di norme specificamente volte a ridurre il contenzioso in materia di risarcimento da responsabilità sanitaria.
In particolare, l’articolo 8 prevede che l'azione civile di risarcimento danni da responsabilità sanitaria sia preceduta, a pena di improcedibilità, da un tentativo obbligatorio di conciliazione, attraverso lo strumento della consulenza tecnica preventiva di cui all'art. 696 bis c.p.c. o, in alternativa, dal procedimento di mediazione ai sensi del D.lgs. n. 28/2010.

 LIMITI ALL’AZIONE DI RIVALSA

L’art 9 disciplina l’azione di rivalsa della struttura nei confronti dell’esercente la professione sanitaria, prevedendo che la stessa possa essere esercitata esclusivamente in caso di dolo o colpa grave, nonché soltanto successivamente al risarcimento avvenuto sulla base di titolo giudiziale o stragiudiziale, ed, a pena di decadenza, entro un anno dall’avvenuto pagamento.

 PREVISIONE DI UN’AZIONE DIRETTA DEL SOGGETTO DANNEGGIATO NEI CONFRONTI DELL’ASSICURAZIONE

L’articolo 12 introduce la possibilità da parte del paziente danneggiato di agire direttamente nei confronti della Assicurazione della struttura sanitaria e del libero professionista. Anche qui, vigono una serie di condizioni: il fallimento del tentativo obbligatorio di conciliazione ed il limite pecuniario delle somme per cui è stato stipulato il contratto di assicurazione.

 ISTITUZIONE DI NUOVI ORGANI

La riforma istituisce poi una serie di nuovi organi a maggiore garanzia dei pazienti: la figura del Garante per il diritto alla salute, il Centro per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente e l’Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità.

 OBBLIGO DI TRASPARENZA

Sempre al fine di rafforzare le tutele del paziente danneggiato, la nuova Legge sottopone le prestazioni sanitarie erogate dalle strutture pubbliche e private all’obbligo di trasparenza, nel rispetto del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. In tal senso, la legge, in particolare, onera la Direzione sanitaria di fornire la documentazione sanitaria disponibile, relativa al paziente, entro sette giorni dalla richiesta degli interessati aventi diritto.

 OBBLIGO DI ASSICURAZIONE

Ed ancora, la riforma introduce precisi e più stringenti obblighi assicurativi in capo alle strutture sanitarie ed agli esercenti la professione sanitaria.
È previsto anzitutto l’obbligo di assicurazione per la responsabilità contrattuale verso terzi e verso i prestatori d’opera, a carico delle strutture sanitarie e sociosanitarie, pubbliche e private, anche per i danni cagionati dal personale a qualunque titolo operante presso le strutture medesime.
In secondo luogo, si stabilisce l’obbligo, per le strutture in esame, di stipulare una ulteriore polizza assicurativa per la copertura della responsabilità extracontrattuale verso terzi degli esercenti le professioni sanitarie, per l’ipotesi in cui il danneggiato esperisca azione direttamente nei confronti del professionista.
Ulteriormente, è fatto obbligo di assicurazione a carico del professionista sanitario che svolga l’attività al di fuori di una delle predette strutture o che presti la sua opera all’interno della stessa in regime libero-professionale, ovvero che si avvalga della stessa nell’adempimento della propria obbligazione contrattuale assunta con il paziente, per i rischi derivanti dall’esercizio della medesima attività svolta.
Tutti i professionisti devono infine stipulare polizze per colpa grave.

 FONDO DI GARANZIA PER I DANNI DA RESPONSABILITÀ SANITARIA

Da ultimo la riforma prevede l'istituzione presso il Ministero della Salute di un Fondo di garanzia per i danni derivanti da responsabilità sanitaria, volto a risarcire quei danni che eccedano il massimale previsto nelle polizze assicurative stipulate dai medici e dalle strutture sanitarie, o a cui ricorrere quando la compagnia assicurativa del medico e/o della struttura sanitaria sia assoggettata ad una procedura d’insolvenza.