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(DAL) PRODUZIONE E VENDITA DI INTEGRATORI ALIMENTARI CONTENENTI AMMINOACIDI: LA CORTE INTERVIENE SULL’ADOZIONE DI MISURE RESTRITTIVE DA PARTE DEGLI STATI MEMBRI (CGE 19.01.2017, C‐282/15)

Secondo la Corte di Giustizia del 19 gennaio 2017, causa C‐282/15, uno Stato membro dell’Unione Europea può, in linea di principio, adottare un regime che vieta in maniera generale e salvo deroga, l’utilizzo di amminoacidi negli alimenti, se tale regime, che costituisce in sostanza un regime di autorizzazione preventiva, sia fondato sui principi di analisi del rischio e di precauzione di cui agli articoli 6 e 7 del regolamento (CE) n. 178/2002.

Di converso gli articoli 6 e 7 di tale regolamento ostano a una normativa nazionale che vieti di produrre, trattare o immettere in commercio indistintamente qualsiasi integratore alimentare contenente amminoacidi, salva deroga accordata da un'autorità nazionale, quando tale normativa anziché basarsi su una valutazione completa e preliminare, si fondi su un'analisi del rischio che riguardi solo taluni amminoacidi.

Allo stesso modo non è ammissibile tale normativa quando preveda che le deroghe al divieto possano essere accordate solo per un periodo determinato anche nel caso in cui sia dimostrata l’innocuità di una sostanza.