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(DL) RAMO D’AZIENDA: CESSIONE SOLO CON GLI ASSET (Cassazione civile, sez. lavoro, sentenza n. 1316 del 19 Gennaio 2017)
Con la Sentenza n. 1316 del 19.01.2017, la Corte di Cassazione torna a ribadire il principio secondo cui “costituisce elemento costitutivo della cessione del ramo di azienda prevista dall'art. 2112 c.c., anche nel testo modificato dal D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 32, l'autonomia funzionale del ramo ceduto, ovvero la capacità di questo, già al momento dello scorporo dal complesso cedente, di provvedere ad uno scopo produttivo con i propri mezzi, funzionale ed organizzativi e quindi di svolgere - autonomamente dal cedente e senza integrazioni di rilievo da parte del cessionario - il servizio o la funzione cui risultava finalizzato nell'ambito dell'impresa cedente al momento della cessione, indipendentemente dal coevo contratto di fornitura di servizi che venga contestualmente stipulato tra le parti".
Muovendo dagli elementi sopra indicati, la Corte pertanto esclude l’applicabilità al caso di specie del disposto di cui all'art. 2112 c.c., non vertendosi in una ipotesi di cessione di un insieme organicamente finalizzato ex ante all'esercizio dell'attività di impresa, con autonomia funzionale di beni e strutture già esistenti al momento del trasferimento
Ed invero, soggiunge la Corte, nella cessione come realizzata mancava l'autonomia e l'autosufficienza dell'articolazione aziendale trasferita, potendosi ipotizzare, invece, una mera esternalizzazione di semplici reparti o uffici, di articolazioni non autonome, unificate soltanto dalla volontà dell'imprenditore e non dall'inerenza dei rapporti di lavoro ad un ramo di azienda già costituito.