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(DL) SICUREZZA SUL LAVORO: NIENTE RESPONSABILITÀ DEL DATORE SE IL LAVORATORE NON È DIPENDENTE (Cass. Civ. 14.11.16 n.47977)
La Corte Suprema di Cassazione con la sentenza n. 47977, pubblicata il 14.11.16 ha sancito che il datore di lavoro non è responsabile per la mancata formazione in materia di sicurezza sul luogo di lavoro del lavoratore, se questi non è un lavoratore dipendente, ma un lavoratore autonomo di cui il primo si avvale per lo svolgimento di specifiche attività professionali. Nel caso in commento il titolare di una impresa edile condannato per il reato di cui all’art. 55 co.5 lett. d) e 18 co. 1 lett. a) del D.Lgs. 81/2008 (nella specie per la violazione degli obblighi di formazione sulla sicurezza del lavoratori addetti a cantieri edili), veniva successivamente assolto, in
ragione del fatto che il lavoratore - di cui si accertava la mancata formazione in materia di sicurezza - non era in rapporto di lavoro subordinato con la precitata impresa.
La Sentenza n. 47977 entra, dunque, nel merito degli obblighi di formazione e informazione dei lavoratori in carico al datore di lavoro previsti dal D.Lgs. 81/2008, stabilendo il principio per cui la responsabilità di questi è riscontrabile verso i lavoratori dipendenti ma non nei confronti di un lavoratore autonomo.